martedì, 3 Dicembre, 2024
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Agricoltura: contributo per il “codice agricolo”

Documento della Conferenza delle Regioni del 21 settembre

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, presieduta, da Stefano Bonaccini, ha approvato il 21 settembre un “contributo” al Governo per l’attuazione dell’articolo 5 (delega al governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali) della legge 28 luglio 2016.

Nella legge 154/2016 all’articolo 5 si stabilisce che per procedere alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali, fatta salva la normativa prevista in materia di controlli sanitari, il Governo è delegato ad adottare, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in un codice agricolo ed in eventuali appositi testi unici tutte le norme  vigenti in materia divise per settori omogenei e ad introdurre  le  modifiche necessarie alle predette finalità.
Il testo che contiene diversi suggerimenti e proposte per il codice agricolo è stato consegnato “fuori sacco” al governo nella seduta della Conferenza Stato-Regioni dello stesso 21 settembre ed è stato anche inviato al ministro delle politiche agricole, Maurizio Martina.
Il documento integrale è stato anche pubblicato sul portale www.regioni.it (sezione “Conferenze”). Di seguito si riporta la sola premessa
Contributo delle Regioni e delle Province autonome al Governo per l’attuazione dell’articolo 5 (delega al governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali) della legge 28 luglio 2016,
PREMESSA
La legge n. 154 del 2016 con il suo art. 5 delega il Governo a procedere alla “semplificazione” e al “riassetto” delle vigenti norme in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali, raccogliendole in un “codice”, dunque in un “codice agricolo”.
Codice vuol dire un testo normativo organico che riflette la realtà attuale ma che è proiettato nel futuro e che è destinato a durare; un testo facilmente reperibile e consultabile, e intellegibile da tutti i destinatari anche se sprovvisti di cognizioni giuridiche. Esso comprende più normative ma tutte accomunate da un unico fine e da uno specifico criterio ordinatore che nella specie è quello di rendere più competitivi sul mercato gli operatori economici dell’agricoltura e delle foreste.
Semplificazione vuol dire riportare in un’unica disposizione le varie disposizioni sullo stesso argomento che attualmente sono sparse in una vasta legislazione speciale, risolvendo le eventuali incongruenze e aggiornando lo stesso linguaggio normativo.
Riassetto vuol dire riportare il testo normativo così come è, eliminando – come espressamente richiede la legge delega – solo le disposizioni abrogate anche tacitamente e quelle obsolete, senzaintrodurre modifiche salvo se necessario per raggiungere la finalità della formazione del codice, nonché eliminando le duplicazioni e chiarendo il significato delle norme controverse al fine di garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica del complesso normativo che si “riassetta”.
Punto di partenza è che la materia della “agricoltura” e la materia “foreste” sono materie non nominate nei commi 2° e 3° dell’art. 117 Cost., sicché fanno parte della competenza residuale e, pertanto, della competenza esclusiva delle Regioni (comma 4°).
Peraltro, le materie “agricoltura” e “foreste” presentano disposizioni individuatrici dei soggetti che vi operano, nonché sono incise trasversalmente da altre materie che non ricadono nell’ambito del 4° comma dell’art. 117 Cost.
Così si constata, innanzitutto, che la materia agricola necessariamente è “occupata” da disposizioni proprie dell’ordinamento civile di competenza esclusiva dello Stato (che è prevista alla lettera l del comma 2° dell’art. 117). Inoltre, si rileva che l’attività agricola:
a)in quanto è svolta da operatori economici, ovvero imprenditori, pretende che sia rispettata la concorrenza (e la tutela della concorrenza è richiamata, sotto la lettera e, dal comma 2° dell’art. 117);
b) per la sua capacità di produrre esternalità positive ed esternalità negative, può “produrre” o “distruggere” ambiente (e la tutela dell’ambiente è richiamata, sotto la lettera s, dal comma 2° dell’art. 117);
c) per la sua destinazione naturale a produrre alimenti, rientra nel più vasto argomento dell’alimentazione (e l’alimentazione è richiamata dal comma 3° dell’art. 117);
d) per il fatto che i prodotti agricoli sono prodotti alimentari, deve garantire la sanità dei prodotti (e la tutela della salute è richiamata dal comma 3° dell’art. 117, tenendo presente che le prestazioni essenziali concernenti i diritti civili e sociali sono richiamate, sotto la lettera m, dal comma 2° dell’art. 117);
e) per la sua rilevanza quale attività economica, pretende interventi pubblici di sostegno (e il sostegno all’innovazione dei settori produttivi è richiamato dal comma 3° dell’art. 117);
f) per il suo “farsi” nel territorio, presenta collegamenti e interconnessioni con la gestione del territorio (e questa è richiamata dal comma 3° dell’art. 117).
Le suddette premesse rappresentano le linee-guida del lavoro svolto dalle Regioni e dalle Province autonome per arrivare alla predisposizione di una proposta di articolato relativa all’attuazione della delega di cui all’articolo 5 della legge 154/2016. Tale articolato è stato predisposto con riferimento ai punti a), b), c) e d) relativi alla individuazione delle norme da abrogare (punto a), alla “organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie” (punto b), al “coordinamento delle disposizioni” riportate nell’articolato (punto c), ed alla “risoluzione di incongruenze ed antinomie” (punto d), nonché ha attuato, parte del punto g) relativo alla “armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di qualità dei prodotti, sulle produzioni di qualità regolamentata quali le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche registrate ai sensi della vigente normativa europea e la produzione biologica, e contro le frodi agroalimentari”.In sostanza, il “riassetto” delle disposizioni sulle materie agricoltura e foreste nella formulazione di un Codice agricolo richiede particolare attenzione, da un lato per non correre il rischio di “invadere” le competenze delle Regioni e, dall’altro, per “restare” nei limiti della competenza (esclusiva o per principi fondamentali) dello Stato.
Va aggiunto che alcune norme definitorie attinenti alla materia “agricoltura” sono già inserite nel codice civile nelle originarie formulazioni, sicché in questo “riassetto” normativo costituente un codice – e, più esattamente, il “codice agricolo” – si impone la necessità di integrare le “vecchie” formule codicistiche con le “nuove” riprese dalla vasta legislazione speciale. Tutte le altre definizioni vanno a costituire in modo certo il Codice agricolo.
Da quanto sopra detto è possibile così operare subito la distinzione fra due grandi categorie di norme: quelle definitorie e quelle non-definitorie. Le prime sono sicuramente norme di competenza statale; le altre vanno valutate attentamente per mantenere intatta la competenza regionale. Sul punto f) per “l’introduzione di meccanismi di tipo pattizio” con riferimento ai “tempi di risposta” dei procedimenti amministrativi soprattutto con l’ampliamento delle ipotesi di silenzio assenso, è sembrato opportuno rimettere il tutto a un confronto diretto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, forse, con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tornando al punto g) dell’art.5, ovvero “armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di qualità dei prodotti e sulle produzioni a qualità regolamentata, compresa la produzione biologica”, va detto che non sono state sviluppate proposte di un articolato, in quanto sono intervenute sia nuove regole del settore biologico contenute nel regolamento unionale approvato dalla Commissione a fine giugno, sia lo schema di decreto legislativo sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica. Va rilevato che tale schema di dlgs viene presentato “in applicazione dell’art. 5, comma 2, lettera g), della L. 154/2016”, ma in verità non si configura come un testo unico della materia.Per quanto riguarda il punto h) relativo alla “revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale (…) con conseguente aggiornamento o con l’eventuale abrogazione del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 227”, si è fatto rinvio al testo prodotto dal Tavolo di filiera legno (allegato A). Va detto, però, che le proposte di codice e di testi unici potrebbero non risultare esaustive su tutte le vigenti norme in materia di agricoltura, selvicoltura e filiere forestali, ma consentirebbero un miglioramento di quelle trattate senza precludere di affrontare le rimanenti nell’ambito del necessario confronto da attuare con il Ministero.
FONTE: Regioni.it
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